Vincolo sportivo e premi di tesseramento: ecco le modifiche alle NOIF – Dopo la riunione del 4 agosto, la LND ha pubblicato il documento di sintesi relativo agli adeguamenti della Riforma dello Sport
Dopo che il Consiglio Direttivo ha valutato positivamente le modifiche proposte dal presidente Gabriele Gravina, la Lega Nazionale Dilettanti ha aggiornato il documento di sintesi relativo ai recenti adeguamenti delle N.O.I.F al Decreto Legislativo n. 36-2021, integrandolo con le modifiche pubblicate dalla FIGC con CU n. 59/A del 4 Agosto 2023, integralmente riportato dalla LND, in pari data, con proprio CU n. 83.
In prima battuta, per quel che concerne i tesseramenti, vengono definiti i termini “giovane” (tutti i giocatori dagli otto anni compiuti ai 16 anni), “giovane dilettante” (tutti coloro che compiranno 16 anni nel corso della stagione o che abbiano già compiuto 16 anni al primo luglio) e “non professionista” (dal compimento anagrafico dei 18 anni).
Per tutti i calciatori e le calciatrici che al primo luglio 2023 erano ancora legati da un vincolo pluriennale di tesseramento, il vincolo sportivo permarrà:
1) Fino al 30 giugno 2024 se sono nati negli anni 2002 e precedenti, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratto di lavoro sportivo o apprendistato;
2) Fino al 30 giugno 2025 se sono nati negli anni 2003 e 2004, salvo che non stipulino prima un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società nel periodo successivo al 30 giugno 2024;
3) Fino al 30 giugno 2026, se sono nati dal 1° gennaio 2005 in poi, salvo che non stipulino prima un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società nel periodo successivo al 30 giugno 2024.
La parte finale del documento riguarda invece i premi di tesseramento da corrispondere alle società della Lega Nazionale Dilettanti per le quali il calciatore o la calciatrice era stato precedentemente tesserato. A scanso di equivoci, riportiamo qui di seguito l’intera sintesi pubblicata dalla LND
SINTESI
CU n. 232/A FIGC – Adeguamenti delle N.O.I.F. al Decreto Legislativo n. 36-2021
1) Tesseramento da “ GIOVANE ”
Sono qualificati “giovani” i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l’ottavo anno e che non abbiano ancora
compiuto il 16° anno.
Il tesseramento da “giovane” può durare al massimo una stagione sportiva, fatta salva la possibilità di contratto di apprendistato al
compimento del 15° anno (o al compimento del 14° anno in caso di approvazione della modifica contenuta nel decreto correttivo
attualmente all’esame delle commissioni parlamentari). In tal caso la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.
NORMA TRANSITORIA
Nella stagione sportiva 2023/2024, le società di puro settore giovanile possono tesserare con vincolo annuale calciatori/calciatrici nati
nel primo semestre dell’anno 2007.
2) Tesseramento da “ GIOVANE DILETTANTE ”
I/Le calciatori/calciatrici che in corso di stagione compiono il 16° anno di età o che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età,
acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con Società della Lega Nazionale Dilettanti o con Società della Divisione
Serie B Femminile.
Il tesseramento da “giovane dilettante” può durare al massimo due stagioni sportive (da 16 a 18 anni), fatta salva la possibilità di contratto.
In tal caso la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.
Nella stagione sportiva 2023/2024 per i/le calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell’anno 2007, è consentito assumere il vincolo di
tesseramento anche per solo una stagione sportiva e fino ad un massimo di due, al termine delle quali sono liberi di diritto.
2
3) Tesseramento da “ NON PROFESSIONISTA ”
I/Le calciatori/calciatrici con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno di età, la qualifica di
“non professionisti/e”.
Il tesseramento da “non professionista” dura al massimo una stagione sportiva, fatta salva la possibilità di contratto. In tal caso la durata
del tesseramento coincide con la durata del contratto.
4) Durata massima dei contratti:
I contratti di lavoro sportivo e di apprendistato possono avere una durata, anche come somma complessiva della durata di più contratti di
apprendistato, non superiore a 5 stagioni sportive per i calciatori/calciatrici maggiorenni e non superiore a tre stagioni sportive per
i calciatori/calciatrici minorenni.
5) Abolizione del vincolo sportivo per i calciatori/calciatrici che al 1° Luglio 2023 abbiano in essere un vincolo pluriennale di
tesseramento:
Per detti calciatori/calciatrici, il tesseramento permane:
a) Fino al 30 Giugno 2024 se sono nati negli anni 2002 e precedenti, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di
contratto di lavoro sportivo o apprendistato;
b) Fino al 30 Giugno 2025 se sono nati negli anni 2003 e 2004, salvo che non stipulino prima un contratto di lavoro sportivo o di
apprendistato con una nuova società nel periodo successivo al 30 Giugno 2024;
c) Fino al 30 Giugno 2026, se sono nati dal 1° gennaio 2005 in poi, salvo che non stipulino prima un contratto di lavoro sportivo o di
apprendistato con una nuova società nel periodo successivo al 30 Giugno 2024.
3
Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate
alle lettere b) e c), l’importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell’art. 99 è raddoppiato.
6) I premi:
a) TESSERAMENTO ANNUALE “PREMIO DI TESSERAMENTO” (ART. 96, N.O.I.F.)
Le Società che richiedono il tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella
precedente stagione sportiva hanno avuto tesseramento annuale per Società della Lega Nazionale Dilettanti sono tenute a versare alla o
alle Società della Lega Nazionale Dilettanti per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di
tesseramento” sulla base dei valori indicati nella tabella sotto riportata. In relazione alla categoria in cui milita la Società, il “premio di
tesseramento” dovuto per ogni singolo tesseramento annuale è il seguente:
Calcio a 11 maschile: Calcio a 11 femminile:
Serie D €450 Serie B €150
Eccellenza €350 Serie C €100
Promozione €250 Eccellenza non dovuto
Prima Categoria €150 Promozione non dovuto
Seconda Categoria €100
Terza Categoria non dovuto
Calcio a 5 maschile: Calcio a 5 femminile:
Serie A €500 Serie A €100
Serie A2 Elite €450 Serie B non dovuto
Serie A2 €350 C.ti Prov.li/Reg.li non dovuto
Serie B €250
Serie C1 €150
Serie C2 €100
Serie D non dovuto
Il “premio di tesseramento” è dovuto in occasione di ogni successivo tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non
professionista” fino alla stagione sportiva in cui il calciatore/calciatrice ha compiuto il 20° anno di età.
4
Agli effetti del “premio di tesseramento” vengono prese in considerazione le Società della Lega Nazionale Dilettanti titolari del
tesseramento annuale nelle cinque stagioni sportive antecedenti la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui il calciatore/calciatrice ha
compiuto il 16° anno di età, per ciascuna delle quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell’intero “premio di tesseramento”.
Nel caso di unica Società titolare del tesseramento annuale, alla stessa compete il premio per intero.
ESEMPIO ESPLICATIVO
Per la stagione sportiva 2023/2024 la Società “VERDE”, partecipante al Campionato di Eccellenza, che richiede il TESSERAMENTO
ANNUALE di un “giovane dilettante” (calciatore/calciatrice che in corso di stagione compie il 16° anno di età o che al 1° luglio abbia
già compiuto il 16° anno di età), dovrà corrispondere un “premio di tesseramento” pari ad € 350.
Tale premio potrà essere richiesto dalle Società della Lega Nazionale Dilettanti titolari del tesseramento annuale nelle cinque stagioni
sportive antecedenti la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui il calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età, per ciascuna
delle quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell’intero “premio di tesseramento”.
stagione sportiva 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
Società titolare tesseramento BIANCA BIANCA BIANCA ROSSA ROSSA
Importo € 70 X 3 = € 210 € 70 X 2 = € 140
Nel caso di unica Società titolare del tesseramento annuale, alla stessa compete il premio per intero.
b) TESSERAMENTO BIENNALE “PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA” REGOLATO DALL’ART. 99 N.O.I.F.
c) CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO “PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA” REGOLATO DALL’ART. 99
N.O.I.F.
A seguito della stipula da parte del calciatore/calciatrice di un tesseramento con vincolo biennale come “giovane dilettante” o “giovane
serie” o del primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, in alternativa o in successione tra loro, la Società che ne
acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle Società, per le quali il calciatore/ calciatrice è stato tesserato, senza
contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto
10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”), un premio di formazione tecnica, parametrato
5
al “valore base” del premio di formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC (per la stagione sportiva 2023/2024 il valore base è
pari ad € 120 – rif. C.U. 236/A FIGC del 28/06/2023), alla durata del rapporto contrattuale e ai “coefficienti categoria” della tabella “A”
sotto riportata, da ripartirsi proporzionalmente fra le diverse Società Formatrici fino alla stagione sportiva precedente quella in cui è
intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo o il tesseramento biennale.
Tabella A – “Coefficienti categoria” per il calcolo del premio di formazione tecnica
CATEGORIA della Società che stipula il primo contratto di lavoro sportivo Coefficiente categoria
DILETTANTI
3a Categoria 1
2a Categoria 2
1a Categoria 3
Promozione 4
Eccellenza 5
Campionato Naz. Serie D 6
TRA CALCIO FEMMINILE
Promozione 0
Eccellenza 1
Serie C 2
Serie B 3
Serie A 4
TRA CALCIO A 5
Serie D maschile 0
Serie C2 maschile 1
Serie C1 maschile 1,5
Serie B maschile 2
Serie A2 maschile 3
Serie A2 elite 3,5
Serie A maschile 4
Femminile Prov./Reg. 0
Serie B femminile 1
Serie A femminile 2
PROFESSIONISTI
Serie C 11
Serie B 15
Serie A 18
6
ESEMPIO ESPLICATIVO
Durante la stagione sportiva 2023/2024 la Società “VERDE”, partecipante al Campionato di Eccellenza, stipula un contratto di lavoro
sportivo di 2 stagioni sportive o richiede un TESSERAMENTO BIENNALE di un “giovane dilettante” (calciatore/calciatrice che in
corso di stagione compie il 16° anno di età o che al 1° luglio abbia già compiuto il 16° anno di età), dovrà corrispondere un “premio di
formazione tecnica” pari ad € 1.200 (VALORE BASE
120 X DURATA RAPPORTO
2 X COEFFICIENTE CATEGORIA
5)
Tale “premio totale” potrà essere richiesto e ripartito proporzionalmente fra le “Società Formatrici”, cioè quelle Società che hanno
formato il calciatore/calciatrice tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha
compiuto 21 anni o – se antecedente – la fine della stagione precedente quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro
sportivo o il tesseramento biennale.
stagione sportiva 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
Società titolare tesseramento GIALLA GIALLA GIALLA NERA NERA NERA
Importo € 200 X 3 = € 600 € 200 X 3 = € 600
• In caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con Società dilettantistiche, ai fini del
diritto a ricevere una o più quote del “Premio Totale”, tra le “Società Formatrici” non si considerano quelle professionistiche;
• in caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale con Società professionistiche, le quote di “Premio
Totale” dovute a “Società Formatrici” di ambito dilettantistico sono raddoppiate;
• tra le “Società Formatrici” si considerano anche quelle che hanno sottoscritto un contratto di apprendistato e/o instaurato un
tesseramento biennale;
7
• nel caso in cui, in una stagione sportiva, il calciatore/calciatrice sia stato tesserato per una frazione della stessa superiore a due mesi
per più “Società Formatrici”, la quota di premio di formazione riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra dette società;
• le quote di premio di formazione corrispondenti alle stagioni sportive o in cui il calciatore/calciatrice è stato tesserato per società estere
o inattive o non più affiliate alla FIGC, ovvero non risulti tesserato, sono versate in un fondo FIGC (che verrà successivamente destinato
dal Consiglio Federale);
• in caso di estensione o rinnovo, senza soluzione di continuità, del contratto di lavoro sportivo con la stessa società con la quale era stato
stipulato il primo contratto o di stipula, senza soluzione di continuità, del primo contratto di lavoro sportivo con la stessa società con
cui era in essere un tesseramento con vincolo biennale, ai fini del calcolo dell’importo del premio di formazione si tiene conto della
durata complessiva dei contratti e/o del vincolo, fino ad un massimo di cinque stagioni sportive;
• tra le “Società Formatrici” sono comprese anche le Società di Puro Settore Giovanile.
8
SCHEMA RIASSUNTIVO DEI PREMI DA CORRISPONDERE
PRIMO CONTRATTO DA PROFESSIONISTA PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA
Art. 28 – I “professionisti”
ESORDIO SERIE A O NAZIONALE (anche U21) PREMIO ALLA CARRIERA
TESSERAMENTO ANNUALE (fino a 20° anno di età) PREMIO DI TESSERAMENTO
Art. 29 – I “non professionisti” TESSERAMENTO ANNUALE (dal 21° anno di età) NESSUN PREMIO
PRIMO CONTRATTO DA DILETTANTE PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA
Art. 31 – I “giovani” TESSERAMENTO ANNUALE o CONTR. DI APPRENDISTATO NESSUN PREMIO
TESSERAMENTO ANNUALE (fino a 18° anno di età) PREMIO DI TESSERAMENTO
Art. 32 – I “giovani dilettanti” TESSERAMENTO BIENNALE ( dai 16 ai 18 anni ) PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA
PRIMO CONTRATTO DA DILETTANTE PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA
CONTRATTO DI APPRENDISTATO NESSUN PREMIO
TESSERAMENTO BIENNALE PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA
Art. 33 – I “giovani di serie” TESSERAMENTO ANNUALE o CONTR. DI APPRENDISTATO NESSUN PREMIO
PRIMO CONTRATTO DA PROFESSIONISTA PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA




