Serie C contratti Calciatori: la tabella dei minimi per la stagione 2022/23
La Lega Pro con una nota ufficiale stamane ha ufficializzato le tabelle e le norme in materia di rapporti economici tra società di Serie C e calciatori, nella fattispecie parliamo degli standard base fissati con l’Assocalciatori per la stagione sportiva 2022/23. Ecco di seguito tutti i dettagli e le cifre secondo gli ultimi indici ISTAT:
1) TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CALCIATORI
COMPENSO GLOBALE LORDO
I calciatori professionisti tesserati per le società di Lega Pro hanno diritto a percepire dalla società di appartenenza un compenso globale lordo, che se riferito all’intera stagione sportiva non potrà essere inferiore alle misure sotto riportate o a quota parte delle stesse, in ragione dell’eventuale periodo contrattuale inferiore ai dodici mesi:
TABELLA MINIMI 2022/2023
MINIMO RETRIBUTIVO DAL 24° ANNO DI ETA’ Classe 1998 € 27.170,00 lordi
PRIMO CONTRATTO EX ART. 33.2. NOIF Classe 2002 € 20.648,00 lordi
MINIMO RETRIBUTIVO DAL 16° AL 19°ANNO DI ETA’ Classe 2006 – 2003 € 14.670,00 lordi
ADDESTRAMENTO TECNICO Classe 2003 € 10.867,00 lordi
I corrispettivi come sopra concordati valgono per la stagione sportiva 2022/2023 ed eventuali variazioni saranno esaminate all’inizio di ogni stagione successiva.
2) NORME GENERALI
Per la stipulazione dei relativi contratti, ai sensi di quanto previsto dai punti che precedono, si forniscono le seguenti istruzioni:
- a) i contratti individuali tra le società ed i loro tesserati debbono essere stipulati secondo gli schemi di contratto-tipo predisposti dalla Lega, d’intesa con le Associazioni di Categoria;
- b) ogni contratto individuale deve essere, a pena di nullità, sottoscritto personalmente dal Legale Rappresentante della società interessata o da persona autorizzata a rappresentare ed a impegnare validamente la società e dal tesserato che svolge l’attività sportiva;
- c) i trattamenti economici devono essere indicati solo ed esclusivamente al lordo, con avvertimento che qualunque indicazione “al netto” verrà ritenuta nulla a tutti
gli effetti; - d) le pattuizioni non risultanti dai contratti depositati per l’approvazione sono vietate e non trovano tutela nell’ordinamento federale;
- e) nella compilazione dei contratti economici dei calciatori deve essere curata l’esatta indicazione di tutti i dati richiesti, nonché la data di stipulazione e di scadenza del rapporto contrattuale.
Per quanto non riportato dal presente paragrafo si richiamano in toto le disposizioni di cui alla normativa vigente e, in particolare, quelle dell’accordo collettivo di categoria.
3) FONDO INDENNITA’ FINE CARRIERA
Con riferimento alla normativa in vigore, i versamenti da effettuarsi a favore del “Fondo Indennità Fine Carriera” sono fissati, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, nella misura complessiva del 7,50% (di cui il 6,25% a carico delle società e l’1,25% a carico dei calciatori), nei limiti del massimale mensile di € 8.751,17. Il calciatore, con la sottoscrizione del contratto economico, conferisce formale delega alla società di effettuare i versamenti a suo carico, con trattenuta del relativo importo sugli emolumenti che gli saranno versati mensilmente ai sensi dell’accordo economico.




