SERIE C, GIUDICE SPORTIVO 7^ GIORNATA CAMPIONATO 27-29 SETTEMBRE 25

GARE DEL 27, 28, 29 SETTEMBRE 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata
di andata del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, CITTADELLA, CROTONE, FOGGIA,
LECCO, L.R. VICENZA, MONOPOLI, POTENZA, SAMBENEDETTESE, SIRACUSA,
SORRENTO, TERNANA e TORRES, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e
26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da
questo Giudice di non particolare gravità;
– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei
confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori
SOCIETA’
AMMENDA € 900,00
AUDACE CERIGNOLA
A) per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, in quanto nella
rete era presente un buco che si rendeva necessario riparare;
B) per avere, i suoi sostenitori presenti nel Settore Tribuna, al 45° minuto del primo
tempo, puntato un raggio laser luminoso in direzione del portiere della squadra
avversaria.
Misura della sanzione, in cumulo materiale [ammenda € 400 per la condotta sub
A) e € 500 per la condotta sub B)], in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e
25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con
particolare riferimento alla misura del ritardo per la condotta sub A), rilevato che,
con riferimento alla condotta sub B), non si sono verificate conseguenze dannose
e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. e le azioni poste in
essere dal delegato all’evento, finalizzate ad una pronta cessazione della
condotta perpetrata (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
LIVORNO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato, al 57° minuto della gara, un petardo nel recinto di gioco
senza conseguenze.
Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono
verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).
AMMENDA € 500,00
VIS PESARO
A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 40/50%) posizionati nel Settore Curva Locali
Tribuna Prato, intonato, al 12° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei
LECCO, L.R. VICENZA, MONOPOLI, POTENZA, SAMBENEDETTESE, SIRACUSA,
SORRENTO, TERNANA e TORRES, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e
26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da
questo Giudice di non particolare gravità;
– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei
confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori
SOCIETA’
AMMENDA € 900,00
AUDACE CERIGNOLA
A) per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, in quanto nella
rete era presente un buco che si rendeva necessario riparare;
B) per avere, i suoi sostenitori presenti nel Settore Tribuna, al 45° minuto del primo
tempo, puntato un raggio laser luminoso in direzione del portiere della squadra
avversaria.
Misura della sanzione, in cumulo materiale [ammenda € 400 per la condotta sub
A) e € 500 per la condotta sub B)], in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e
25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con
particolare riferimento alla misura del ritardo per la condotta sub A), rilevato che,
con riferimento alla condotta sub B), non si sono verificate conseguenze dannose
e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. e le azioni poste in
essere dal delegato all’evento, finalizzate ad una pronta cessazione della
condotta perpetrata (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
LIVORNO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato, al 57° minuto della gara, un petardo nel recinto di gioco
senza conseguenze.
Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono
verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).
AMMENDA € 500,00
VIS PESARO
A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 40/50%) posizionati nel Settore Curva Locali
Tribuna Prato, intonato, al 12° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei
confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per circa due minuti;
B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Locali Tribuna Prato
esposto, al 12° minuto del secondo tempo, uno striscione di circa 20 metri per 1
metro, non autorizzato e contro le Forze dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 300,00
SAMBENEDETTESE per avere, i suoi sostenitori (circa il 60%) posizionati nel
Settore Curva Nord, intonato:
1. dal 35° al 36° minuto della gara un coro offensivo e insultante nei confronti dei
tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per tre volte;
2. dal 36° al 37° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei
tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per tre volte;
3. al termine della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di
un’altra squadra avversaria, ripetuto per cinque volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 200,00
CROTONE per avere, i suoi sostenitori (80%) posizionati nel Settore Curva Sud,
intonato, al 12° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti
dell’Arbitro.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3,
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
OSPITALETTO FRANCIACORTA per non avere assicurato l’erogazione
dell’acqua calda al termine della gara negli spogliatoi riservati alla Quaterna
Arbitrale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti (r. Arbitrale).
SIRACUSA per avere, la quasi totalità dei sostenitori (90%) posizionati nel Settore
Curva Ovest denominata “Anna” intonato, al 31° minuto del primo tempo, un coro
offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto
per cinque volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
TEAM ALTAMURA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza
e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici posti all’interno
del Settore Ospiti loro riservato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i
modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica –
obbligo di risarcimento danni se richiesto).
UNION BRESCIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza
e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici posti all’interno
del Settore Curva Ospiti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la
Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo
di risarcimento danni se richiesto).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 11 NOVEMBRE 2025
MENGA MICHELE (VIS PESARO)
A) per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto, protestava in modo eccessivo nei suoi confronti per contestarne
l’operato;
B) per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, reiterato il suo comportamento,
in quanto nella zona spogliatoi si avvicinava all’Arbitro, puntando il dito a pochi centimetri dal
suo volto nella sua direzione e protestando platealmente nei suoi confronti e per avere, solo
all’ennesimo invito da parte dell’Arbitro, abbandonato gli spogliatoi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2,
36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (sanzione
aggravata dalla qualifica di Dirigente Addetto all’Arbitro ricoperta dal Sig. MENGA MICHELE).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 24 OTTOBRE 2025
VRENNA RAFFAELE (CROTONE)
per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei
confronti dell’Arbitro, in quanto:
1. in occasione di una revisione FVS, entrava sul terreno di gioco protestando platealmente
nei suoi confronti per contestarne l’operato;
2. alla notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava all’Arbitro al volto con fare
minaccioso proferendo al suo indirizzo frasi irrispettose per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e
36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere
durante una revisione FVS.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 21 OTTOBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
OBBIETTIVO ANTONIO SALVATORE (CASARANO)
per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, si alzava dalla panchina aggiuntiva
e usciva dall’area tecnica proferendo parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne
l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Locali Tribuna Prato
esposto, al 12° minuto del secondo tempo, uno striscione di circa 20 metri per 1
metro, non autorizzato e contro le Forze dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 300,00
SAMBENEDETTESE per avere, i suoi sostenitori (circa il 60%) posizionati nel
Settore Curva Nord, intonato:
1. dal 35° al 36° minuto della gara un coro offensivo e insultante nei confronti dei
tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per tre volte;
2. dal 36° al 37° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei
tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per tre volte;
3. al termine della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di
un’altra squadra avversaria, ripetuto per cinque volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 200,00
CROTONE per avere, i suoi sostenitori (80%) posizionati nel Settore Curva Sud,
intonato, al 12° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti
dell’Arbitro.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3,
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
OSPITALETTO FRANCIACORTA per non avere assicurato l’erogazione
dell’acqua calda al termine della gara negli spogliatoi riservati alla Quaterna
Arbitrale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti (r. Arbitrale).
SIRACUSA per avere, la quasi totalità dei sostenitori (90%) posizionati nel Settore
Curva Ovest denominata “Anna” intonato, al 31° minuto del primo tempo, un coro
offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto
per cinque volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
TEAM ALTAMURA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza
e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici posti all’interno
del Settore Ospiti loro riservato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i
modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica –
obbligo di risarcimento danni se richiesto).
UNION BRESCIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza
e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici posti all’interno
del Settore Curva Ospiti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la
Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo
di risarcimento danni se richiesto).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 11 NOVEMBRE 2025
MENGA MICHELE (VIS PESARO)
A) per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto, protestava in modo eccessivo nei suoi confronti per contestarne
l’operato;
B) per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, reiterato il suo comportamento,
in quanto nella zona spogliatoi si avvicinava all’Arbitro, puntando il dito a pochi centimetri dal
suo volto nella sua direzione e protestando platealmente nei suoi confronti e per avere, solo
all’ennesimo invito da parte dell’Arbitro, abbandonato gli spogliatoi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2,
36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (sanzione
aggravata dalla qualifica di Dirigente Addetto all’Arbitro ricoperta dal Sig. MENGA MICHELE).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 24 OTTOBRE 2025
VRENNA RAFFAELE (CROTONE)
per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei
confronti dell’Arbitro, in quanto:
1. in occasione di una revisione FVS, entrava sul terreno di gioco protestando platealmente
nei suoi confronti per contestarne l’operato;
2. alla notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava all’Arbitro al volto con fare
minaccioso proferendo al suo indirizzo frasi irrispettose per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e
36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere
durante una revisione FVS.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 21 OTTOBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
OBBIETTIVO ANTONIO SALVATORE (CASARANO)
per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, si alzava dalla panchina aggiuntiva
e usciva dall’area tecnica proferendo parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne
l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma, 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in
occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva).
PESCE SIMONE (LUMEZZANE)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, proferiva parole
irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione
FVS (panchina aggiuntiva).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
RADUNANZA MICHELE (PINETO)
per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire platealmente nei suoi
confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SPINELLI FERNANDO (SIRACUSA)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto, protestava platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36,
comma, 1 lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale,
supplemento r. Arbitrale).
ARONICA SALVATORE (TRAPANI)
per avere, al termine del primo tempo, subito dopo il fischio da parte dell’Arbitro, tenuto un
comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, durante un
parapiglia tra i tesserati delle due squadre avversarie, si avvicinava ad un avversario e lo
spingeva con una manata sul collo, senza conseguenze ma concorrendo ad alimentare un
clima di tensione.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e
13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
CHIECCHI TOMMASO (VIRTUS VERONA)
per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire platealmente nei
suoi confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta.
STELLONE ROBERTO (VIS PESARO)
per avere, al 7° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei suoi confronti
per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta.
occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva).
PESCE SIMONE (LUMEZZANE)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, proferiva parole
irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione
FVS (panchina aggiuntiva).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
RADUNANZA MICHELE (PINETO)
per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire platealmente nei suoi
confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SPINELLI FERNANDO (SIRACUSA)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto, protestava platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36,
comma, 1 lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale,
supplemento r. Arbitrale).
ARONICA SALVATORE (TRAPANI)
per avere, al termine del primo tempo, subito dopo il fischio da parte dell’Arbitro, tenuto un
comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, durante un
parapiglia tra i tesserati delle due squadre avversarie, si avvicinava ad un avversario e lo
spingeva con una manata sul collo, senza conseguenze ma concorrendo ad alimentare un
clima di tensione.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e
13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
CHIECCHI TOMMASO (VIRTUS VERONA)
per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire platealmente nei
suoi confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta.
STELLONE ROBERTO (VIS PESARO)
per avere, al 7° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei suoi confronti
per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
ZANINI NICOLA (DOLOMITI BELLUNESI)
GRECO LEANDRO (PRO PATRIA)
AMMONIZIONE (I INFR)
LOPEZ GIOVANNI (ALBINOLEFFE)
MARCHIONNI MARCO (RAVENNA)
MANGIA DEVIS (TEAM ALTAMURA)
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
LA PORTA PIETRO (CROTONE)
per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della
Quaterna Arbitrale, in quanto, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, durante una
contestazione da parte di molti tesserati, proferiva nei confronti della Quaterna Arbitrale parole
irrispettose per contestarne l’operato, determinando così un clima di tensione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
ZOILA LEANDRO (TORRES)
per avere, al 45° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei
confronti dell’Arbitro in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e pronunciava una frase
irrispettosa e offensiva nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina
aggiuntiva).
OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LAZZARONI ACHILLE (LUMEZZANE)
per avere, al 36° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della
Quaterna Arbitrale, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire
platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta.
COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
MENICUCCI ETTORE RODOLFO (BRA)
per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, usciva dall’area tecnica proferendo
parole irriguardose nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
AMMONIZIONE (II INFR)
ZANINI NICOLA (DOLOMITI BELLUNESI)
GRECO LEANDRO (PRO PATRIA)
AMMONIZIONE (I INFR)
LOPEZ GIOVANNI (ALBINOLEFFE)
MARCHIONNI MARCO (RAVENNA)
MANGIA DEVIS (TEAM ALTAMURA)
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
LA PORTA PIETRO (CROTONE)
per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della
Quaterna Arbitrale, in quanto, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, durante una
contestazione da parte di molti tesserati, proferiva nei confronti della Quaterna Arbitrale parole
irrispettose per contestarne l’operato, determinando così un clima di tensione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
ZOILA LEANDRO (TORRES)
per avere, al 45° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei
confronti dell’Arbitro in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e pronunciava una frase
irrispettosa e offensiva nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina
aggiuntiva).
OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LAZZARONI ACHILLE (LUMEZZANE)
per avere, al 36° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della
Quaterna Arbitrale, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire
platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta.
COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
MENICUCCI ETTORE RODOLFO (BRA)
per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, usciva dall’area tecnica proferendo
parole irriguardose nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in
occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (I INFR) ED € 500,00 DI
AMMENDA
DI GIANNATALE DARIO (SAMBENEDETTESE)
per avere, al 12° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, protestava
platealmente rivolgendogli un gesto offensivo e proferendo una frase irrispettosa nei suoi
confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina
aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
PIZII MATTEO (PINETO)
per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire platealmente nei suoi
confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).
TESTI MAURIZIO (VIRTUS VERONA)
per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire platealmente nei
suoi confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
PELLEGRINO ALESSANDRO (PINETO)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario, in quanto, dopo un contrasto di gioco e con il pallone non a distanza di
gioco, lo colpiva con una gomitata al petto, caricando il movimento, senza provocargli
conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere con il pallone non
a distanza di gioco, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive
a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la
delicatezza della parte del corpo attinta (r. IV Ufficiale).
MUCA ZYLYF (TRENTO)
per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, rialzatosi dopo aver commesso un fallo lo
colpiva con una gomitata di media intensità alla pancia, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che
non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità
della condotta posta in essere e l’impossibilità di giocare il pallone (r. Assistente Arbitrale n.1,
occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (I INFR) ED € 500,00 DI
AMMENDA
DI GIANNATALE DARIO (SAMBENEDETTESE)
per avere, al 12° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, protestava
platealmente rivolgendogli un gesto offensivo e proferendo una frase irrispettosa nei suoi
confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina
aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
PIZII MATTEO (PINETO)
per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire platealmente nei suoi
confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).
TESTI MAURIZIO (VIRTUS VERONA)
per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire platealmente nei
suoi confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
PELLEGRINO ALESSANDRO (PINETO)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario, in quanto, dopo un contrasto di gioco e con il pallone non a distanza di
gioco, lo colpiva con una gomitata al petto, caricando il movimento, senza provocargli
conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere con il pallone non
a distanza di gioco, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive
a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la
delicatezza della parte del corpo attinta (r. IV Ufficiale).
MUCA ZYLYF (TRENTO)
per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, rialzatosi dopo aver commesso un fallo lo
colpiva con una gomitata di media intensità alla pancia, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che
non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità
della condotta posta in essere e l’impossibilità di giocare il pallone (r. Assistente Arbitrale n.1,
supplemento r. Arbitrale).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PUGLIESE SAMUEL (AZ PICERNO)
per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei
confronti di un calciatore avversario, in quanto, lo colpiva con i tacchetti esposti sulla parte alta
del piede, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutati le modalità
complessive della condotta e il tipo di colpo inferto con i tacchetti esposti, e considerato, da
una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra,
la pericolosità della condotta posta in essere.
PINTO DANIELE (GIANA ERMINIO)
per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei
confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, nel tentativo di giocare
il pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza del polpaccio, senza provocargli
conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e il tipo di colpo inferto con i tacchetti esposti e considerato, da
una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra,
la pericolosità della condotta posta in essere.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PUCCI DENNY (CASARANO)
per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina, e proferiva parole irrispettose nei suoi confronti
per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
CARGNELUTTI RICCARDO (CROTONE)
per avere, al 6° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
SANDRI MATTIA (CROTONE)
per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
NUNZIATINI FRANCESCO (TORRES)
per avere, al 13° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
NDOJ EMANUELE (ASCOLI)
PAGHERA FABRIZIO (LUMEZZANE)
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PUGLIESE SAMUEL (AZ PICERNO)
per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei
confronti di un calciatore avversario, in quanto, lo colpiva con i tacchetti esposti sulla parte alta
del piede, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutati le modalità
complessive della condotta e il tipo di colpo inferto con i tacchetti esposti, e considerato, da
una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra,
la pericolosità della condotta posta in essere.
PINTO DANIELE (GIANA ERMINIO)
per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei
confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, nel tentativo di giocare
il pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza del polpaccio, senza provocargli
conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e il tipo di colpo inferto con i tacchetti esposti e considerato, da
una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra,
la pericolosità della condotta posta in essere.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PUCCI DENNY (CASARANO)
per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina, e proferiva parole irrispettose nei suoi confronti
per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
CARGNELUTTI RICCARDO (CROTONE)
per avere, al 6° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
SANDRI MATTIA (CROTONE)
per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
NUNZIATINI FRANCESCO (TORRES)
per avere, al 13° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
NDOJ EMANUELE (ASCOLI)
PAGHERA FABRIZIO (LUMEZZANE)
ARBOSCELLO RICCARDO (NOVARA)
ZOIA RICCARDO (VIS PESARO)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PARLATI SAMUELE (ALBINOLEFFE)
ZAMMARINI ROBERTO (GIUGLIANO)
ESEMPIO STEFANO (GUIDONIA MONTECELIO)
CINQUEGRANO SIMONE (INTER U23)
GUARNERI MATTIA (OSPITALETTO FRANCIACORTA)
AURILETTO SIMONE (RENATE)
AMMONIZIONE (III INFR)
VARELA DJAMANCA MUHAMED
SERIFO (AREZZO)
GRANATA ANTONIO (AZ PICERNO)
PIERNO ROBERTO (CAMPOBASSO)
ROSSINI MATTEO (CARPI)
DIARRASSOUBA ADAMA IBRAHIM (CAVESE)
SALVI ALESSANDRO (CITTADELLA)
DEL FABRO DARIO (GIUGLIANO)
SANNIPOLI DANIEL (GUIDONIA MONTECELIO)
ANGHELE’ LORENZO (JUVENTUS NEXT GEN)
PUZONE MATTIA (SIRACUSA)
BULEVARDI DANILO (VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (II INFR)
POTOP SIMONE (ALBINOLEFFE)
BRIGHT KEVIN (ALCIONE MILANO)
BIANCHI NICOLO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
DAMIANI MATTIA (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
MORESO ARJONA OSCAR (AUDACE CERIGNOLA)
ESPOSITO EMMANUELE (AZ PICERNO)
BORGHINI DIEGO (BENEVENTO)
SINANI ISMET (BRA)
TOSCANO MARCO (CASERTANA)
EVANGELISTI NICOLO (CAVESE)
D’ORAZIO TOMMASO (COSENZA)
BUTTARO ALESSIO (FOGGIA)
CAPELLI ANDREA (GIANA ERMINIO)
VITALE VINCENZO (GIANA ERMINIO)
PODDA LORENZO (GUBBIO)
SIGNORINI ANDREA (GUBBIO)
TALARICO RAUL (L.R. VICENZA)
BATTISTINI MATTEO (LECCO)
MALLAMO ANDREA (LECCO)
MALOTTI MANUELE (LUMEZZANE)
MOTTA MATTEO (LUMEZZANE)
TORRASI EMANUELE (PERUGIA)
MASETTI LORENZO (PIANESE)
ZOIA RICCARDO (VIS PESARO)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PARLATI SAMUELE (ALBINOLEFFE)
ZAMMARINI ROBERTO (GIUGLIANO)
ESEMPIO STEFANO (GUIDONIA MONTECELIO)
CINQUEGRANO SIMONE (INTER U23)
GUARNERI MATTIA (OSPITALETTO FRANCIACORTA)
AURILETTO SIMONE (RENATE)
AMMONIZIONE (III INFR)
VARELA DJAMANCA MUHAMED
SERIFO (AREZZO)
GRANATA ANTONIO (AZ PICERNO)
PIERNO ROBERTO (CAMPOBASSO)
ROSSINI MATTEO (CARPI)
DIARRASSOUBA ADAMA IBRAHIM (CAVESE)
SALVI ALESSANDRO (CITTADELLA)
DEL FABRO DARIO (GIUGLIANO)
SANNIPOLI DANIEL (GUIDONIA MONTECELIO)
ANGHELE’ LORENZO (JUVENTUS NEXT GEN)
PUZONE MATTIA (SIRACUSA)
BULEVARDI DANILO (VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (II INFR)
POTOP SIMONE (ALBINOLEFFE)
BRIGHT KEVIN (ALCIONE MILANO)
BIANCHI NICOLO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
DAMIANI MATTIA (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
MORESO ARJONA OSCAR (AUDACE CERIGNOLA)
ESPOSITO EMMANUELE (AZ PICERNO)
BORGHINI DIEGO (BENEVENTO)
SINANI ISMET (BRA)
TOSCANO MARCO (CASERTANA)
EVANGELISTI NICOLO (CAVESE)
D’ORAZIO TOMMASO (COSENZA)
BUTTARO ALESSIO (FOGGIA)
CAPELLI ANDREA (GIANA ERMINIO)
VITALE VINCENZO (GIANA ERMINIO)
PODDA LORENZO (GUBBIO)
SIGNORINI ANDREA (GUBBIO)
TALARICO RAUL (L.R. VICENZA)
BATTISTINI MATTEO (LECCO)
MALLAMO ANDREA (LECCO)
MALOTTI MANUELE (LUMEZZANE)
MOTTA MATTEO (LUMEZZANE)
TORRASI EMANUELE (PERUGIA)
MASETTI LORENZO (PIANESE)
VITALI PABLO (PONTEDERA)
ERRADI BILAL (POTENZA)
RENELUS BERTONY (PRO PATRIA)
DONATI GIULIO (RAVENNA)
LONGOBARDI GIANLUCA (RIMINI)
MORAY JEREMY MICHEL L (RIMINI)
COPPOLARO MAURO (SALERNITANA)
ALFIERI VINCENZO (SAMBENEDETTESE)
PACCIARDI FEDERICO (SIRACUSA)
NICOLAO GIUSEPPE (TEAM ALTAMURA)
MAESTRELLI ALESSIO (TERNANA)
NEGRO STEFANO (TRAPANI)
CHINETTI FEDERICO (TRENTO)
DI MOLFETTA DAVIDE (UNION BRESCIA)
FANINI FEDERICO (VIRTUS VERONA)
CECCACCI MIRCO (VIS PESARO)
TAVERNARO FEDERICO (VIS PESARO)
AMMONIZIONE (I INFR)
SCUDERI GIULIO (ALCIONE MILANO)
SILIPO ANDREA (ASCOLI)
LONARDO EDOARDO (ATALANTA U23)
POUNGA DIGNE KAELAS (ATALANTA U23)
CRETELLA CARMINE (AUDACE CERIGNOLA)
SALVO GIUSEPPE (AZ PICERNO)
VANNUCCHI GIANMARCO (BENEVENTO)
SAMMOUNI RAYAN (BRA)
FIGOLI MATTEO (CARPI)
FORTE RICCARDO (CARPI)
RIGO MATTIA (CARPI)
ROSETTI MANUEL (CARPI)
CERBONE SALVATORE (CASARANO)
PINTO GIOVANNI (CASARANO)
CASAROTTO MATTEO (CASERTANA)
OUKHADDA SHADY (CASERTANA)
DI TACCHIO FRANCESCO (CATANIA)
BOFFELLI VALERIO (CAVESE)
FORNITO GIUSEPPE (CAVESE)
DIAW DAVIDE DJILY (CITTADELLA)
IHNATOV EDUARD (CITTADELLA)
RICCIARDI MANUEL (COSENZA)
ZUNNO MARCO (CROTONE)
MONDONICO DAVIDE (DOLOMITI BELLUNESI)
MUTANDA KASONGO NOAH ZULA (DOLOMITI BELLUNESI)
OLIVA MARCO (FOGGIA)
ERCOLANI FILIPPO (FORLÌ)
RUFFINI LUCA (GIANA ERMINIO)
PELUSO LUCIANO (GIUGLIANO)
FAZZI NICOLO (GUBBIO)
HRAIECH SABER (GUBBIO)
BERNARDOTTO GABRIELE (GUIDONIA MONTECELIO)
FRANCHINI SIMONE (GUIDONIA MONTECELIO)
COCCHI MATTEO (INTER U23)
CUDRIG NICOLO’ (JUVENTUS NEXT GEN)
VACCA ALESSIO (JUVENTUS NEXT GEN)
COSTA FILIPPO (L.R. VICENZA)
MARENCO FILIPPO (LATINA)
RICCARDI ALESSIO (LATINA)
ZANELLATO NICCOLO’ (LECCO)
PERALTA DIEGO (LIVORNO)
ROCCA MICHELE (LUMEZZANE)
MONDINI GABRIELE (OSPITALETTO FRANCIACORTA)
POSSENTI MARCELLO (OSPITALETTO FRANCIACORTA)
ARINI MARIANO (PERGOLETTESE)
DELL’ORCO CRISTIAN (PERUGIA)
OGUNSEYE IBUKUN ROBERTO (PERUGIA)
MARTEY CLAUDIO MAMAH (PIANESE)
D’ANDREA FILIPPO (PINETO)
IENCO SIMONE (PINETO)
MARRANCONE ALESSANDRO (PINETO)
TONTI ALESSANDRO (PINETO)
ANDOLFI TOMMASO (PONTEDERA)
IANESI SIMONE (PONTEDERA)
FELIPPE NASCIMENTO LUCAS (POTENZA)
BURRUANO ANGELO (PRO VERCELLI)
MARCHETTI STEFANO (PRO VERCELLI)
CAMICIOTTOLI JAMES (RIMINI)
ACHIK ISMAIL (SALERNITANA)
FRASCATORE PAOLO (SALERNITANA)
IAIUNESE CHRISTIAN (SAMBENEDETTESE)
ORSINI TOMMASO (SAMBENEDETTESE)
GUDELEVICIUS ERNESTAS (SIRACUSA)
CRECCO LUCA (SORRENTO)
CRIMI MARCO (TEAM ALTAMURA)
NAZZARO MARCO (TEAM ALTAMURA)
GARETTO MARCO (TERNANA)
ANTONELLI NICOLO’ (TORRES)
STARITA ERNESTO (TORRES)
BALESTRERO DAVIDE (UNION BRESCIA)
VESENTINI FILIPPO (UNION BRESCIA)
ERRADI BILAL (POTENZA)
RENELUS BERTONY (PRO PATRIA)
DONATI GIULIO (RAVENNA)
LONGOBARDI GIANLUCA (RIMINI)
MORAY JEREMY MICHEL L (RIMINI)
COPPOLARO MAURO (SALERNITANA)
ALFIERI VINCENZO (SAMBENEDETTESE)
PACCIARDI FEDERICO (SIRACUSA)
NICOLAO GIUSEPPE (TEAM ALTAMURA)
MAESTRELLI ALESSIO (TERNANA)
NEGRO STEFANO (TRAPANI)
CHINETTI FEDERICO (TRENTO)
DI MOLFETTA DAVIDE (UNION BRESCIA)
FANINI FEDERICO (VIRTUS VERONA)
CECCACCI MIRCO (VIS PESARO)
TAVERNARO FEDERICO (VIS PESARO)
AMMONIZIONE (I INFR)
SCUDERI GIULIO (ALCIONE MILANO)
SILIPO ANDREA (ASCOLI)
LONARDO EDOARDO (ATALANTA U23)
POUNGA DIGNE KAELAS (ATALANTA U23)
CRETELLA CARMINE (AUDACE CERIGNOLA)
SALVO GIUSEPPE (AZ PICERNO)
VANNUCCHI GIANMARCO (BENEVENTO)
SAMMOUNI RAYAN (BRA)
FIGOLI MATTEO (CARPI)
FORTE RICCARDO (CARPI)
RIGO MATTIA (CARPI)
ROSETTI MANUEL (CARPI)
CERBONE SALVATORE (CASARANO)
PINTO GIOVANNI (CASARANO)
CASAROTTO MATTEO (CASERTANA)
OUKHADDA SHADY (CASERTANA)
DI TACCHIO FRANCESCO (CATANIA)
BOFFELLI VALERIO (CAVESE)
FORNITO GIUSEPPE (CAVESE)
DIAW DAVIDE DJILY (CITTADELLA)
IHNATOV EDUARD (CITTADELLA)
RICCIARDI MANUEL (COSENZA)
ZUNNO MARCO (CROTONE)
MONDONICO DAVIDE (DOLOMITI BELLUNESI)
MUTANDA KASONGO NOAH ZULA (DOLOMITI BELLUNESI)
OLIVA MARCO (FOGGIA)
ERCOLANI FILIPPO (FORLÌ)
RUFFINI LUCA (GIANA ERMINIO)
PELUSO LUCIANO (GIUGLIANO)
FAZZI NICOLO (GUBBIO)
HRAIECH SABER (GUBBIO)
BERNARDOTTO GABRIELE (GUIDONIA MONTECELIO)
FRANCHINI SIMONE (GUIDONIA MONTECELIO)
COCCHI MATTEO (INTER U23)
CUDRIG NICOLO’ (JUVENTUS NEXT GEN)
VACCA ALESSIO (JUVENTUS NEXT GEN)
COSTA FILIPPO (L.R. VICENZA)
MARENCO FILIPPO (LATINA)
RICCARDI ALESSIO (LATINA)
ZANELLATO NICCOLO’ (LECCO)
PERALTA DIEGO (LIVORNO)
ROCCA MICHELE (LUMEZZANE)
MONDINI GABRIELE (OSPITALETTO FRANCIACORTA)
POSSENTI MARCELLO (OSPITALETTO FRANCIACORTA)
ARINI MARIANO (PERGOLETTESE)
DELL’ORCO CRISTIAN (PERUGIA)
OGUNSEYE IBUKUN ROBERTO (PERUGIA)
MARTEY CLAUDIO MAMAH (PIANESE)
D’ANDREA FILIPPO (PINETO)
IENCO SIMONE (PINETO)
MARRANCONE ALESSANDRO (PINETO)
TONTI ALESSANDRO (PINETO)
ANDOLFI TOMMASO (PONTEDERA)
IANESI SIMONE (PONTEDERA)
FELIPPE NASCIMENTO LUCAS (POTENZA)
BURRUANO ANGELO (PRO VERCELLI)
MARCHETTI STEFANO (PRO VERCELLI)
CAMICIOTTOLI JAMES (RIMINI)
ACHIK ISMAIL (SALERNITANA)
FRASCATORE PAOLO (SALERNITANA)
IAIUNESE CHRISTIAN (SAMBENEDETTESE)
ORSINI TOMMASO (SAMBENEDETTESE)
GUDELEVICIUS ERNESTAS (SIRACUSA)
CRECCO LUCA (SORRENTO)
CRIMI MARCO (TEAM ALTAMURA)
NAZZARO MARCO (TEAM ALTAMURA)
GARETTO MARCO (TERNANA)
ANTONELLI NICOLO’ (TORRES)
STARITA ERNESTO (TORRES)
BALESTRERO DAVIDE (UNION BRESCIA)
VESENTINI FILIPPO (UNION BRESCIA)




