Svincolarsi dal vincolo. Perche’ si puo’! Premio di formazione,Premio di Tesseramento
TITOLO Vl. – I CALCIATORI
Art. 27
I calciatori e le calciatrici
1. I calciatori e le calciatrici tesserati per la F.I.G.C. sono qualificati nelle seguenti categorie:
a) “professionisti”;
b) “non professionisti”;
c) “giovani”;
d) “giocatori/giocatrici di Calcio a 5 (non professionisti o giovani)”. Detta qualifica, ove non
specificatamente riportata nelle norme successive, deve intendersi ricompresa nella definizione di
calciatori/calciatrici “non professionisti “o “giovani”.
2. L’impiego dei calciatori e delle calciatrici, a seconda della categoria di appartenenza, è stabilito
dalle presenti norme nonché da quelle delle Leghe, della FIGC – Divisione Calcio Femminile e del
Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.
3. Ad ogni effetto l’età del calciatore è computata con riferimento alla data del 1° gennaio di ogni
anno.
Art. 28
I “professionisti”
1. Sono qualificati “professionisti” i calciatori e le calciatrici che esercitano l’attività sportiva a
titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe e/o per società
partecipanti al Campionato di Serie A femminile.
2. II rapporto di prestazione da “professionista”, con il conseguente tesseramento, si costituisce
mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore/calciatrice e la
società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori/calciatrici maggiorenni,
e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e
modalità previste dalle presenti norme e dagli accordi collettivi stipulati dalle Associazioni di
categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.
3. II primo contratto da “professionista” può essere stipulato dai calciatori/calciatrici che abbiano
compiuto almeno il 19° anno di età nell’anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione
sportiva, salvo quanto disposto dal comma 3 dell’art. 33.
Art. 29
I “non professionisti”
1. Sono qualificati “non professionisti” i calciatori/calciatrici che, a seguito di tesseramento,
svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D., svolgono attività di Calcio a 5,
svolgono attività ricreativa, nonché le calciatrici partecipanti ai campionati non professionistici di
Calcio femminile.
1.bis ABROGATO.
2. Per tutti i “non professionisti” è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato.
3. I rimborsi forfettari di spesa, le indennità di trasferta e le voci premiali, ovvero le somme lorde
annuali secondo il disposto dei successivi artt. 94 ter e 94 quinquies e e 94 septies, possono essere
erogati esclusivamente ai calciatori e alle calciatrici tesserati per società partecipanti ai Campionati
Nazionali della L.N.D., e alle calciatrici e allenatori tesserati per società partecipanti ai Campionati
Nazionali non professionistici di Calcio femminile, ai giocatori e alle giocatrici di Calcio a 5
tesserati per società partecipanti ai campionati nazionali, nel rispetto della legislazione fiscale
vigente ed avuto anche riguardo a quanto previsto dal C.I.O. e dalla F.I.F.A.
Art. 30
I calciatori e le calciatrici dell’attività ricreativa
1. I calciatori/calciatrici che giocano in particolari manifestazioni a carattere ricreativo e
propagandistico, indette o autorizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono tesserati dai Comitati
della stessa Lega, previo nulla-osta della società per la quale siano eventualmente tesserati.
2. II vincolo di tesseramento per l’attività ricreativa è limitato alla durata della manifestazione e
non pregiudica diverso ed eventuale vincolo contemporaneo dello stesso calciatore.
3. Non possono essere tesserati per l’attività ricreativa coloro che siano colpiti da squalifiche od
inibizioni, non ancora scontate, per infrazioni disciplinari commesse quali soggetti dell’attività
sportiva nell’ambito della F.I.G.C.. I Comitati di appartenenza possono derogare a questo divieto nel
caso di soggetti colpiti da squalifica per una o più giornate di gara, o per squalifica a tempo
determinato di durata non superiore a un mese.
Art. 31
I “giovani”
1. Sono qualificati “giovani” i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto
l’ottavo anno e che all’inizio della stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno.
2. I calciatori/calciatrici “giovani” possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero
per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e nella
Divisione Calcio Femminile.
3. Il calciatore/calciatrice “giovane”, è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per la sola
durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero/a di diritto.
Norme transitorie
La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2022, salvo quanto previsto nelle disposizioni
successive.
Nella stagione sportiva 2022/2023, le società di Puro settore giovanile possono tesserare con
vincolo annuale calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell’anno 2006.
Nella stagione sportiva 2023/2024, le società di Puro settore giovanile possono tesserare con
vincolo annuale calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell’anno 2007.
Art. 32
I “giovani dilettanti”
1. I calciatori/calciatrici:
a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età possono assumere con la società della Lega
Nazionale Dilettanti o con le società di Serie B della Divisione Calcio Femminile, per la quale sono
già tesserati/e vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano
anagraficamente compiuto il 24° anno di età, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”.
b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età anno di età assumeranno con la società
della Lega Nazionale Dilettanti o con le società di Serie B della Divisione Calcio Femminile per la
quali si tesserano, vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale
abbiano anagraficamente compiuto il 24° anno di età, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”.
1.bis Ai calciatori/calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle
disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a
cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall’art.118 delle
NOIF.
2. I calciatori/calciatrici con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico
del 18° anno, la qualifica di “non professionista”.
Norme transitorie
La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2022, salvo quanto previsto nelle disposizioni
successive.
Nella stagione 2022/2023, per i calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell’anno 2006, è
consentito assumere il vincolo anche per una sola stagione sportiva, al termine della quale sono
liberi/e di diritto.
Nella stagione 2023/2024, per i calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell’anno 2007, è
consentito assumere il vincolo anche per una sola stagione sportiva, al termine della quale sono
liberi/e di diritto.
Art. 32 bis
Durata del vincolo di tesseramento e
svincolo per decadenza
1. I calciatori e le calciatrici, che entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano
anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 24° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed
alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per
decadenza del tesseramento, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi
economici pluriennali previsti al punto 7 del successivo articolo 94 ter e ai punti 2 e 8 dell’art. 94
quinquies, nonché all’art. 94 septies. Qualora i calciatori o le calciatrici siano tesserati, con la
medesima società, sia per l’attività di Calcio a 11 sia per l’attività di Calcio a 5, potranno
svincolarsi dalla stessa società, separatamente, per le singole attività.
2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15
Luglio, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in
copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo
lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza
entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego
dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi al Tribunale
Federale – Sez. Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del
relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall’art. 30 del Codice di
Giustizia Sportiva.
2 bis. A seguito dello svincolo per decadenza, il calciatore/calciatrice potrà essere tesserato/a per la
sola durata di una stagione sportiva, al termine della quale sarà libero/a di diritto. In caso di
sottoscrizione di accordi economici pluriennali, di cui ai successivi artt. 94 ter, 94 quinquies e 94
septies, la durata del tesseramento coinciderà con la durata dell’accordo economico.
3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al “Campionato Carnico”, le istanze
di cui al precedente punto 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di
trenta giorni dalla conclusione del medesimo Campionato.
Norma transitoria
La modifica al comma 1 entra in vigore:
a) dal 1° luglio 2022 per i vincoli assunti ai sensi del nuovo comma 1 dell’art. 32 delle N.O.I.F.;
b) dal 1° luglio 2023 per i vincoli assunti ai sensi del comma 1 dell’art. 32 delle N.O.I.F., vigente
fino al 30 giugno 2022. In tal caso le istanze di svincolo possono essere presentate dal 15 giugno
2023 al 15 luglio 2023.
Art. 32 ter
Norma transitoria
1. Il termine del 25° anno di età, fissato per avvalersi del diritto allo svincolo per decadenza del
tesseramento, entrerà in vigore a decorrere dal 1° Luglio 2004.
2. Potranno avvalersi del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento, con le modalità di cui
ai punti 2 e 3 del precedente art. 32 bis, i calciatori che nel corso degli anni solari 2002 e 2003
abbiano anagraficamente compiuto, rispettivamente, il 29° ed il 27° anno di età.
Art. 33
I “giovani di serie”
1. I calciatori e le calciatrici “giovani”, dal 14° anno di età, assumono la qualifica di “giovani di
serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in
una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile.
2. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di “giovani di serie” assumono un particolare vincolo,
atto a permettere alla società di addestrarli e prepararli all’impiego nei campionati disputati dalla
stessa, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore e le
calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età. Nell’ultima stagione sportiva del periodo di
vincolo, il calciatore e la calciatrice “giovane di serie”, entro il termine stabilito annualmente dal
Consiglio Federale, hanno diritto, quali soggetti di un rapporto di addestramento tecnico e senza che
ciò comporti l’acquisizione dello status di “professionista”, ad un’indennità determinata
annualmente dalla Lega o dalla FIGC-Divisione Calcio Femminile cui appartiene la società. La
società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di serie” ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il
primo contratto di calciatore/calciatrice “professionista” di durata massima triennale. Tale diritto va
esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di pendenza del tesseramento quale “giovane di serie”,
con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.
3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di “giovani di serie”, al compimento anagrafico del 16°
anno d’età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico.
II calciatore/calciatrice “giovane di serie” ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di
“professionista” e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato,
quando:
a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;
b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;
c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Divisione Unica
– Lega Pro;
d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile.
4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non
superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la
stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni.
Tale durata, in ogni caso, non può superare quella che sarebbe conseguita alla stipulazione
effettuata a termini del comma 2.
5. Nel caso di calciatore/calciatrice “giovane di serie”, il diritto previsto nel precedente comma 3,
anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che
ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il
calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale “professionista” con
l’osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da
parte di quest’ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa,
indipendentemente dall’età del calciatore/calciatrice.
6. II calciatore e la calciatrice “giovane di serie” in rapporto di addestramento tecnico può stipulare
contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si
applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la
quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.
7. In ogni caso, per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi
sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021
Norme transitorie valevoli per il calcio femminile nelle stagioni sportive 2022/23 e 2023/24.
Per la stagione sportiva 2022/2023
Il rapporto annuale di addestramento tecnico di cui al comma 2 dell’art. 33 potrà essere instaurato
anche con le calciatrici nate negli anni 2001 e 2002, al termine del quale il contratto di autorità non
potrà avere durata superiore a 1 anno per le calciatrici nate nell’anno 2001 e a 2 anni per le
calciatrici nate nell’anno 2002.
In ogni caso prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi
del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021 e della normativa federale.
Per la stagione sportiva 2023/2024
Il rapporto annuale di addestramento tecnico di cui al comma 2 dell’art. 33 potrà essere instaurato
anche con le calciatrici nate nell’anno 2003 (titolari o meno di un precedente rapporto di
addestramento tecnico nella stagione sportiva 2022/23), al termine del quale il contratto di autorità
non potrà avere durata superiore a 2 anni.
In ogni caso prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi
del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021 e della normativa federale.
Per le stagioni sportive 2022/2023 e 2023/24
Nell’ipotesi in cui la calciatrice interessata sia titolare di un accordo economico per la stagione
sportiva 2021/2022 che preveda un compenso netto superiore a quello che verrà concordato a titolo
di indennità per addestramento tecnico, come previsto dal comma 2 dell’art. 33, la stessa avrà diritto
a vedersi riconosciuta un’indennità netta non inferiore a quella pattuita nell’accordo economico
relativo alla stagione sportiva 2021/2022.
Per le stagioni sportive 2022/2023 e 2023/24
In relazione al diritto della calciatrice “giovane di serie” ad ottenere la qualifica di “professionista”
e a stipulare il relativo contratto con la società per la quale è tesserata, nel conteggio delle quindici
gare di campionato o di Coppa Italia dovrà tenersi conto anche delle gare alle quali l’atleta ha preso
parte, nel corso delle precedenti stagioni sportive 2020/21 e 2021/22, cumulativamente considerate,
nella massima serie del campionato italiano e della Coppa Italia. Resta inteso che per queste
stagioni sportive e per le successive 2022/23 e 2023/24 verranno computate le sole presenze con un
minutaggio di almeno 45 minuti.
In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai
sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.
Art. 34
Limiti di partecipazione dei calciatori e delle calciatrici alle gare
1. Le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi non possono schierare in campo
nelle gare di Campionato di categoria inferiore i calciatori/calciatrici che nella stagione in corso
abbiano disputato, nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore, un numero di
gare superiore alla metà di quelle svoltesi. La F.I.G.C., le Leghe, la Divisione Calcio Femminile
ed il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica possono emanare disposizioni in deroga.
2. Nello stesso giorno un calciatore/calciatrice non può partecipare a più di una gara ufficiale,
salvo il caso di Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dall’organo competente,
prevedano, eccezionalmente, che un calciatore/calciatrice possa disputare più di una gara nello
stesso giorno.
3. I calciatori/calciatrici “giovani” tesserati per le società associate nelle Leghe e quelle della
Divisione Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a
calciatori delle categorie giovanili. I calciatori “giovani”, che abbiano compiuto anagraficamente il
15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo
quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile,
possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio
Femminile, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente e
dalla Divisione Calcio Femminile. II rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione,
a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:
a) certificato di idoneità specifica all’attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio
1982 del Ministero della Sanità;
b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta
maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività. La partecipazione
del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l’autorizzazione del Comitato Regionale o
della Divisione Calcio Femminile, comporta l’applicazione della sanzione prevista all’art. 10,
comma 6, del C.G.S.
3 bis. Ai Campionati di Calcio di Serie A e di Serie B Femminile possono partecipare calciatrici
che abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età. Al campionato Primavera Femminile è
consentita, alle condizioni di cui al precedente comma 3, la partecipazione di una sola calciatrice
che abbia compiuto il 14° anno di età.
4. Le norme sull’ordinamento interno delle Leghe, del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica
e della Divisione Calcio Femminile possono prevedere ulteriori limiti di partecipazione dei
calciatori e delle calciatrici alle gare
EDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O
COMUNICATO UFFICIALE N. 283/A
Il Presidente Federale
− attesa la necessità di modificare gli artt. 31, 32 e 32 bis delle NOIF in materia di vincolo
sportivo;
− vista la delega conferita dal Consiglio Federale del 18 maggio 2022;
− d’intesa con il Vice Presidente Vicario e il Presidente della LND
d e l i b e r a
di modificare gli artt. 31, 32 e 32 bis delle N.O.I.F, secondo il testo allegato sub A).
PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2022
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina
All. A)
NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.
VECCHIO TESTO NUOVO TESTO
Parte I
I SOGGETTI
TITOLO Vl – I CALCIATORI TITOLO Vl – I CALCIATORI
Art. 31
I “giovani”
1. Sono qualificati “giovani” i calciatori e le
calciatrici che abbiano anagraficamente
compiuto l’ottavo anno e che al 1° gennaio
dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva
non abbiano compiuto il 16° anno.
2. I calciatori/calciatrici “giovani” possono
essere tesserati per società associate nelle Leghe
ovvero per società che svolgono attività
esclusiva nel Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica e nella Divisione Calcio Femminile.
3. Il calciatore/calciatrice “giovane”, è
vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a
per la sola durata della stagione sportiva, al
termine della quale è libero/a di diritto.
Art. 31
I “giovani”
1. Sono qualificati “giovani” i calciatori e le
calciatrici che abbiano anagraficamente
compiuto l’ottavo anno e che all’inizio della
stagione sportiva non abbiano compiuto il
16° anno.
2. I calciatori/calciatrici “giovani” possono
essere tesserati per società associate nelle Leghe
ovvero per società che svolgono attività
esclusiva nel Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica e nella Divisione Calcio Femminile.
3. Il calciatore/calciatrice “giovane”, è
vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a
per la sola durata della stagione sportiva, al
termine della quale è libero/a di diritto.
Norme transitorie
La modifica al comma 1 entra in vigore dal
1° luglio 2022, salvo quanto previsto nelle
disposizioni successive.
Nella stagione sportiva 2022/2023, le società
di Puro settore giovanile possono tesserare
con vincolo annuale calciatori/calciatrici nati
nel primo semestre dell’anno 2006.
Nella stagione sportiva 2023/2024, le società
di Puro settore giovanile possono tesserare
con vincolo annuale calciatori/calciatrici nati
nel primo semestre dell’anno 2007.
VECCHIO TESTO NUOVO TESTO
Art. 32
I “giovani dilettanti”
1. I calciatori/calciatrici “giovani” dal 14° anno
di età anagraficamente compiuto possono
assumere con la società della Lega Nazionale
Dilettanti o della Divisione Calcio Femminile,
per la quale sono già tesserati vincolo di
tesseramento sino al termine della stagione
sportiva entro la quale abbiano anagraficamente
compiuto il 25° anno di età, acquisendo la
qualifica di “giovani dilettanti”.
1.bis INVARIATO
2. INVARIATO
Art. 32
I “giovani dilettanti”
1. I calciatori/calciatrici:
a) che in corso di stagione compiono il 16°
anno di età possono assumere con la società
della Lega Nazionale Dilettanti o con le società
di Serie B della Divisione Calcio Femminile,
per la quale sono già tesserati/e vincolo di
tesseramento sino al termine della stagione
sportiva entro la quale abbiano anagraficamente
compiuto il 24° anno di età, acquisendo la
qualifica di “giovani dilettanti”.
b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16°
anno di età anno di età assumeranno con la
società della Lega Nazionale Dilettanti o con le
società di Serie B della Divisione Calcio
Femminile per la quali si tesserano, vincolo di
tesseramento sino al termine della stagione
sportiva entro la quale abbiano anagraficamente
compiuto il 24° anno di età, acquisendo la
qualifica di “giovani dilettanti”.
INVARIATO
INVARIATO
Norme transitorie
La modifica al comma 1 entra in vigore dal
1° luglio 2022, salvo quanto previsto nelle
disposizioni successive.
Nella stagione 2022/2023, per i
calciatori/calciatrici nati nel primo semestre
dell’anno 2006, è consentito assumere il
vincolo anche per una sola stagione sportiva,
al termine della quale sono liberi/e di diritto.
Nella stagione 2023/2024, per i
calciatori/calciatrici nati nel primo semestre
dell’anno 2007, è consentito assumere il
vincolo anche per una sola stagione sportiva,
al termine della quale sono liberi/e di diritto.